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Registratore di Cassa o Sistema Pos Touch?
La differenza di prezzo qui è decisamente rilevante.
Il registratore di cassa rimane la scelta più economica e viene consigliato per tutte quelle attività che non hanno bisogno
di un supporto logistico alle vendite, e che rilasciano lo scontrino solo per un obbligo fiscale.
Scegliere un Sistema Pos Touch, vuol dire investire nella propria azienda considerando che si tratta di un computer
tecnologicamente avanzato, dotato di un software gestionale di vendita, collegato ad una stampante fiscale.
Prima di puntare il dito verso il registratore di cassa tradizionale più economico che c'è... è necessario chiedersicosa potrebbe
tornare comodo per la propria attività oltre alla semplice emissione dello scontrino.
Il Sistema Pos Touch semplice da usare, con interfaccia intuitiva per elaborare rapidamente le vendite che farà risparmiare tempo
e denaro e si prenderà cura del vostro business facendo sapere di più della vostra azienda.
Il sistema diventa il responsabile delle transazioni dei clienti, scontrino, scontrino parlante, fattura, gestione ticket,
gestione dell'inventario e giacenza articoli, pianificazione delle offerte promozionali, fidelizzazione del cliente, ecc.
Inoltre per il settore ristorazione la gestione completa del tavolo, dalla presa dell'ordine fino alla gestione del conto.
Rotoli Carta Termica per Registratori di Cassa (termosensibile)
Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2012 viene disciplinato l'utilizzo di carte termosensibili (chiamata
anche carta termica) per l'emissione di scontrini e di altri documenti fiscali e le modalità di conservazione.
Il rotolo di carta in dotazione al registratore di cassa deve essere in carta termica omologata dall'Istituto Superiore di Poste
e Telecomunicazione e dovrà riportate, sul retro, tutte le caratteristiche di identificazione della carta: marchio del produttore;
estremi dell'omologazione; validità del certificato di conformità della ditta produttrice e data di scadenza.
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, prima di utilizzare rotoli di carta termosensibile, hanno l’obbligo di verificare
che sul retro del rotolo siano riportate le caratteristiche sopra descritte.
Per una buona conservazione, la carta termosensibile dovrà essere archiviata in contenitori opachi, di materiale che non danneggi
la carta (in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC) ), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e
l'umidità relativa sia inferiore all'80%.
Sacchetti Biodegradabili
Dal 1° Gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta Italia la nuova tassa sui sacchetti di plastica biodegradabili (Legge numero 123 del
03 Agosto 2017 per adempire agli obblighi normativi della Direttiva Europea 2015/720/UE).
Vengono riportati qui sotto alcune informazioni inerenti alla Norma:
1) la norma regolamenta tutte le borse di plastica per il trasporto: borse di plastica in materiale ultraleggero (alimentari),
borse di plastica biodegradabili o compostabili, borse di plastica riutilizzabilii con maniglia esterna o maniglia interna;
2) la norma riguarda tutte le attività sia di chi vende prodotti alimentari e non;
3)Si possono commercializzare solo borse in plastica che rispettino il criterio di biodegradibilità e compostabilità secondo la norma
armonizzata UNI EN 13432:2002;
4) E' vietata la vendita e la cessione a titolo gratuito di borse di plastica non conformi alla normativa;
5) La vendita della borsa conforme alla normativa deve essere evidenziata sullo scontrino/ricevuta fiscale ed è indispensabile
dare evidenza della cessione a titolo oneroso delle porse per singola unità;
6) Sulla cessione della borsa di plastica va applicata l'IVA del 22% indipendentemente da quale prodotto sia destinata a contenere;
7) Sullo scontrino/fattura deve obbligatoriamente apparire una dicitura che identifica il sacchetto, infatti la norma prevede che
"il prezzo di vendita per singola unità deve risulare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il
loro tramite" ma non ne specifica il modo, pertanto si suggerische di creare una apposita voce (sacchetto, Shopper, ecc) o un apposito
reparto;
8) Il decreto prevede sanzioni da 2500 fino a 25000 per chi elude la norma e la sanzione può essere quadruplicata se rigurada
ingenti quantitivi di borse di plastica;
9) Le borse di plastica non hanno un prezzo imposto (la norma non prevede un prezzo minimo o massimo), viene lasciata libertà al
negoziante di stabilire il costo che comunque deve esserci.
Sconti e Promozioni
In occasione di vendite in saldo, vendite promozionali, o semplicemente quando facciamo lo sconto è opportuno riportarli nello
scontrino fiscale.
Ai sensi dell'articolo 12, c. 1 del DM 23 Marzo 1983, lo scontrino fiscale deve obbligatoriamente contenere, tra i dati
contabili, anche i corrispettivi parziali con i relativi sconti o rettifiche.
La risoluzione numero 130/E del 2000 e la numero 152/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, ribadisce tale procedura.
Quindi è opportuno che negli scontrini fiscali, sia indicato il prezzo iniziale del prodotto, lo sconto applicato ed il
prezzo finale.
Nel caso di vendita di più articoli allo stesso cliente, è obbligatorio che sullo scontrino fiscale venga battuto il
corrispettivo per ogni singolo articolo. Nel caso che lo sconto applicato sia diverso per ogni articolo, bisogna applicarli
singolarmente. Se lo sconto è unico per tutti, allora possiamo applicarlo sul subtotale.
Garanzia Legale e Commerciale
La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso di acquisto
con lo scontrino fiscale, di prodotti difettosi, che funzionano male o che presentano difetti di produzione, nel periodo di due anni
dalla data di acquisto.
Per una corretta conservazione, la carta termosensibile dovrà essere archiviata in contenitori opachi, di materiale che non
danneggi la carta (in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC) ), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e
l'umidità relativa sia inferiore all'80%.
Affiancata alla garanzia legale che deriva dalla attuazione della Direttiva 99/44/CE, esiste una seconda forma di garanzia
denominata garanzia commerciale che è a tutti gli effetti una garanzia di buon funzionamento: essa non garantisce l'assenza di vizi
originari, ma il fatto che non si presentino difetti per effetto dell'uso protratto nel tempo. La durata di questa garanzia commerciale
è comunque limitata a dodici mesi, tranne eccezioni esplicitamente segnalate dal produttore direttamente in fattura o sul certificato
di garanzia.
In caso di acquisti per attività Imprenditoriale o Professionale (vendite con fattura e Partita IVA) la garanzia valida è solo
quella Commerciale che di norma è di dodici mesi, salvo diverse Garanzie offerte dalle case produttrici.
Qualsiasi tipo di garanzia decade nel caso di danni causati da incuria del prodotto stesso, dal non utilizzo di accessori o
ricambi non originali, dall'eventuale manomissione del prodotto o da danni accidentali.