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Introduzione al Misuratore Fiscale
Il Misuratore Fiscale (o cassa) è un dispositivo meccanico o elettronico che permette di calcolare e memorizzare le transazioni di vendita.
Il misuratore stampa una ricevuta per l'acquirente (il cosiddetto scontrino fiscale) che reca i dettagli della transazione, del pagamento,
la data di acquisto e l'identificativo della cassa che ha eseguito l'operazione. Inoltre permette, agli esercenti, al termine di ogni
giornata lavorativa di stampare un riepilogo giornaliero del corrispettivo incassato (la cosiddetta chiusura fiscale).
Installazione, Variazione e Disinstallazione del Misuratore Fiscale
Con il Provvedimento numero 150227 del 17 dicembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha introdotto delle novità che consentono un notevole
alleggerimento degli adempimenti a carico degli esercenti, infatti ha disposto l'eliminazione dell'obbligo di inviare con raccomandata A/R
le dichiarazioni di installazione, variazione e disinstallazione dei Misuratori Fiscali a partire dal 1° Gennaio 2014.
Le informazioni contenute nelle dichiarazioni soppresse sono infatti contenute nel libretto di dotazione del misuratore e vengono comunicate
telematicamente dal tecnico autorizzato e certificato che compie l'intervento sul misuratore.
Verificazione Periodica Misuratore Fiscale
La verificazione periodica è una vera e propria verifica di funzionamento e di conformità del registratore di cassa eseguibile da tecnici specializzati abilitati dall'Agenzia delle entrate.
Tutti i registratori di cassa fiscali hanno l'obbligo di legge di essere verificati minimo una volta l'anno.
Dal 23 Ottobre 2003 è in vigore il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che obbliga gli utilizzatori di registratori di cassa come misuratori fiscali o stampanti fiscali ad effettuare la verificazione periodica annuale.
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MAGGIORI DETTAGLI ED INFORMAZIONI NELLA PAGINA DEDICATA ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA...
Scontrino Fiscale
Lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento della consegna della merce che determina il nascere dell'obbligo del pagamento
del tributo indipendentemente dall'avvenuto o meno pagamento.
Lo scontrino deve contenere e riportare:
- la ragione sociale del soggetto che lo emette
- la partita iva e l'ubicazione dell'esercizio
- il corrispettivo comprensivo di iva ed eventuali sconti di ogni singolo prodotto ceduto
- la data, l'ora ed il numero progressivo
- l'identificativo della cassa che ha eseguito l'operazione di vendita (logotipo fiscale e matricola)
Una variante dello scontrino fiscale è lo SCONTRINO PARLANTE; questo dovrà contenere oltre i dati sopra descritti anche il
codice fiscale dell'acquirente come per esempio quello delle farmacie.
Scontrino Fiscale Errato
In caso di scontrino errato nell'articolo 12 ultimo comma del Decreto 23 Marzo 1983 stabilisce che, "Gli scontrini erroneamente emessi
e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione (2 barre traverse e la dicitura scontrino errato), anche
della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera".
Degli scontrini erroneamente emessi e rilasciati si occupa la Circolare numero 60 del 10 Giugno 1983 della Direzione generale
delle tasse e recita "Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati, ma delle erronee risultanze,
sempreché sussistano comprovati presupposti, può tenersi conto in sede di annotazione sui registri dei corrispettivi e di prima nota
e non oltre tale momento".
Quindi la correzione è possibile in linea teorica solo se sussistano comprovani presupposti, in pratica risulta difficile
sopratutto se si tratta di errori grossolani e frequenti. La correzione deve essere eseguita nel momento stesso in cui avviene
l'annotazione sui registri dei corrispettivi, scaduto tale termine, l'annotazione è tardiva e la correzione non è più consentita.
Chiusura Giornaliera
Tutti i soggetti che effettuano attività di vendita al dettaglio e che utilizzano il misuratore fiscale hanno l'obbligo, ai sensi del
Decreto Ministeriale 23.03.1983 di effettuare giornalmente la chiusura di cassa. Al fine di adempiere agli obblighi fiscali.
Da un punto di vista pratico, effettuare la chiusura giornaliera di cassa significa emettere uno scontrino in cui viene
stampato l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno.
In questo scontino vengono riportati anche altri dati obbligatori. Come ad esempio:
- la partita Iva dell’emittente
- l’ubicazione dell’esercizio
- eventuali sconti e correzioni applicate
- rimborsi per resi di merce
- corrispettivi riscossi e non
- il numero degli scontrini fiscali
- la data e l’ora di emissione
- l'identificativo della cassa che ha eseguito l'operazione(logotipo fiscale e matricola)
La chiusura giornaliera di cassa deve essere effettuata non oltre le ore 24 del giorno di emissione del primo scontrino fiscale
anche se l’attività prosegue oltre tale orario (ad eccezione di attività che vendono "divertimento" come le discoteche che possono
effettuare la chiusura giornaliera alla fine dell'evento).
Ricordiamo che è necessario effettuare la chiusura giornaliera di cassa anche se l’importo dei corrispettivi e pari a zero,
mentre non è obbligatoria l’emissione nei casi di sospensione e/o chiusura dell’attività per cause di forza maggiore (chiusura settimanale,
ferie, malattia, infortuni, ecc.). La chiusura fiscale giornaliera deve essere conservata dall’utente per almeno 10 anni.
Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) e Memoria Fiscale
GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE): Con il provvedimento del 31 maggio 2002, l'Agenzia delle entrate ha proceduto all'introduzione
del dispositivo giornale di fondo elettronico (DGFE), con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della
conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali. In caso di richiesta dell’organo di controllo (Guardia di Finanza) l’utente
deve esser in grado di stampare il contenuto del DGFE. Nel caso non fosse capace le autorità possono procedere alla lettura del DGFE
stesso fuori dalla sede dell’utente e procedere ai controlli. Nel caso di cessione del registratore di cassa il DGFE deve essere
custodito dal vecchio proprietario e chi acquista il registratore di cassa usato deve munirsi di un nuovo DGFE.
MEMORIA FISCALE: E' la memoria interna del misuratore fiscale, inamovibile e saldata al fondello del misuratore fiscale, dove
vengono registrati tutti i corrispettivi giornalieri delle chiusure emesse dal misuratore.
Tale memoria non è accessibile dall'esterno ed è protetta dal sigillo fiscale (non può essere manomessa ne tantomeno rimossa).
Libretto di Dotazione
Il libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell'azienda, vengono
di volta in volta annotati i passaggi di proprietà, le variazioni di ragione sociale e le verifiche periodiche che vengono effettuate e
trascritte dal tecnico abilitato.
Il libretto di dotazione deve essere sempre posto nel luogo dove è presente il misuratore fiscale e deve essere esibito in caso di
verifiche o manutenzioni; in mancanza dello stesso si è soggetti a sanzioni in caso di controllo da parte delle autorità.
L'utente è il responsabile della corretta conservazione del libretto.
In caso di furto o smarrimento è necessario effettuare regolare denuncia presso le autorità competenti e successivamente
richiederne il duplicato conforme all'originale.
Documenti da Tenere e Conservare
Ogni attività commerciale a cui è imposto l'utilizzo del misuratore fiscale deve detenere presso il prorpio esercizio commerciale
i seguenti documenti:
- libretto di dotazione del misuratore fiscale
- registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere a fine serata l'incasso del giorno riportato sulla chiusura giornaliera
- registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni
singolo cliente nel caso il misuratore fiscale si inutilizzabile per guasto, mancanza di elettricità, ecc
- copia dei documenti relativi all'installazione e/o variazione dei dati del misuratore fiscale
Obblighi e Sanzioni Misuratore Fiscale
OBBLIGHI:
Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del
presente provvedimento:
- non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con
il pubblico, misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale
o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili
- rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso
- mantengono l'integrità' dell'etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione
- non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti
SANZIONI:
- da €258,00 a €1032,00 per mancata e/o non corretta tenuta dei registri e del LIBRETTO FISCALE
- da €1032,00 a €4132,00 per mancata installazione del registratore di cassa
- da €258,00 a €2065,00 per mancata o tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale (verificazione periodica)
- 100% dell'imposta del documento e non inferiore a €516,00 per mancata emissione o emissione per importi inferiori delle
ricevute fiscali, scontrini fiscali
- 100% dell'imposta del documento e non inferiore a €516,00 per omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi sostitutivo
in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali
La legge prevede, quale sanzione accessorio al mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali nell’arco di cinque anni,
la chiusura dell’esercizio. La chiusura scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata. La chiusura è disposta dalla direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate.